5 Simple Statements About Associazione a delinquere stampo mafioso Explained
5 Simple Statements About Associazione a delinquere stampo mafioso Explained
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Il discorso giustificativo della decisione è contraddistinto da intrinseca coerenza anche laddove argomenta, richiamando a sostegno le emergenze processuali acquisite, che questa conclusione more info non è contraddetta dall'episodio del raddoppio delle somme richieste da R. a B., costituente l'espressione non di una rottura del patto originariamente concluso nel 1974, bensì di un disegno volto, da un lato, advertisement accrescere, dopo oltre un decennio, il guadagno dell'associazione mafiosa e, dall'altro, a ridimensionare l'atteggiamento di D.
seven.1. E' ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa.
Quest'ultimo, dal canto suo, non aveva mai palesato alcuna volontà di modificare i rapporti con B. e D. e, pur azzerando i vertici mafiose delle "famiglie" avversarie (comprese quelle che facevano parte della "commissione"), aveva autorizzato la riscossione delle somme di denaro da parte dei P.
La sentenza impugnata ha, invece, omesso di fornire una compiuta risposta ai rilievi difensivi, già formulati con l'atto di appello, il cui contenuto viene riproposto dal ricorrente da file. 32 a f. sixty five dei motivi di ricorso in cassazione.
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Le ipotesi formulate ai precedenti punti b) e c) erano destinate ad incidere in pejus sui termini della prescrizione, decorrenti dall'ultima delle condotte dell'imputato, motivatamente ritenute dal giudice manifestazione della protrazione della condotta illecita sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto quello soggettivo (cfr. file. 119 della sentenza del nine marzo 2012).
L'erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p. viene dedotta anche con riferimento all'omessa acquisizione del manifesto della mostra "thè vikings", tenutasi a Londra nel 1980 in coincidenza con il matrimonio di F.G., idonea a comprovare le reali ragioni della presenza di D. a Londra.
Avuto riguardo alla «crescita esponenziale» delle associazioni criminali aventi occur obiettivo esclusivo o principale il «traffico di esseri umani», appare quanto mai opportuna la scelta di integrare le ipotesi associative aggravate, introdotte, occur visto, nel 2003 in funzione anti-tratta di persone, con quelle (sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo del disvalore penale) dirette a favorire l’immigrazione clandestina.
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ten.3. In merito al raddoppio della somma richiesto da R. a B., i giudici osservavano che: a) la richiesta period spiegabile con l'esigenza di reagire advertisement atteggiamenti percepiti arrive arroganti non tanto nei confronti di C., bensì di "cosa nostra"; b) D. e B. non avevano opposto alcuna forma di rifiuto al versamento delle somme richieste nè avevano avanzato alcuna forma di lamentela, continuando a pagare sino al 1992; c) la richiesta di aumento delle somme da corrispondere, avanzata da R.
Di conseguenza, anche in sede di giudizio di rinvio, trovano applicazione i limiti previsti in through generale for each il giudizio d'appello, dal momento che l'esigenza di superare un giudizio meramente cartolare non può consentire di travolgere lo schema generale dei poteri del giudice di rinvio.
Le manchevolezze del capo d'imputazione si colgono, inoltre, in relazione al ruolo asseritamente svolto da D., cui si attribuisce la mediazione nell'estorsione ai danni di B. che non è mai stata contestata all'imputato, chiamato a rispondere soltanto del delitto di cui agli artt. one hundred ten e 416 bis c.p. La caratterizzazione dell'intera vicenda in termini di estorsione è desumibile dalle lettura dei ff. 1118-1120 della sentenza di primo grado che ha ricostruito la condotta di D. occur quella di tramite di una catena che ha consolidato e rafforzato "cosa nostra", consentendole di "agganciare" una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane e di percepire dal rapporto estorsivo, posto in essere grazie all'opera di intermediazione di D.
Il riferimento alla parte della sentenza coperta da giudicato interno period, inoltre, funzionale a stabilire se si fosse o meno in presenza di un unico reato permanente e se ricorrevano, o meno, i presupposti for each il riconoscimento della continuazione con conseguenti riflessi sul trattamento sanzionatorio.
); quanto, infine, all’episodio Entromont, la difesa aveva dedotto in appello che dalle telefonate del fourteen.four.1999 e del 30.4.1999, intercorse tra V.R. , Du.Cl. e Du.De. , si deduceva che l’imputato D. aveva rilevato dalle analisi l’adulterazione certa del burro e che aveva comunicato tale risultato al V. , il quale si era rivolto advertisement altro laboratorio; da tale momento, deduceva ancora l’appellante, l’imputato non ha più svolto alcuna attività in favore del V. e del C. ; tali intercettazioni costituiscono i fondamenti probatori della condanna e la difesa richiedeva per questo una loro valutazione attenta ed approfondita; nelle telefonate il V. a più riprese evidenzia che l’imputato ha valutato le analisi e giudicato adulterato il burro e questo senza possibilità di appello (si dà atto che la difesa riporta stralci delle intercettazioni dedotte); dalle medesime telefonate si evince che dopo le analisi unfavorable il prevenuto non si è più occupato della vicenda; la corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi, ha ribadito la motivazione del giudice di primo grado volte a valorizzare le telefonate della prima fase della trattativa, quando cioè l’imputato non aveva ancora avuto gli esiti delle analisi e, con esse, la considerazione che anche la telefonata ad un fornitore for every guadagnare tempo, telefonata non provata ma solo ipotizzata, integra contributo concreto all’associazione; di qui il denunciato travisamento e la omissione motivazionale censurata, là dove si sono valorizzate le intercettazioni precedenti alle analisi e non il comportamento del prevenuto successivo alle stesse; vi è poi una totale omissione motivazionale in ordine alle spontanee dichiarazioni rese da L.L. , importante mediatore internazionale agroalimentare secondo la valutazione dei giudici di merito, all’udienza del 23.nine.2008 davanti al tribunale di S. Maria C. Vetere, spontanee dichiarazioni affidate ad un memoriale, nel quale si afferma che i francesi di Flechard avevano fatto analizzare la fornitura V. al prof. D. il quale aveva concluso for every l’adulterazione del prodotto, che i rapporti tra loro ed il V. si erano ormai deteriorati in seguito ai risultati delle analisi del suo prodotto, analisi eseguite sulla base di un capitolato affidato ad un professore di Portici; trattasi di acquisizioni processuali favorevoli all’imputato, sulle quali nulla hanno detto i giudici di primo e secondo grado; dette dichiarazioni, rese da un coimputato, sono utilizzabili in favore del D. perché confortate da riscontri esterni come da insegnamento di legittimità sulla portata delle norme di cui agli artt. 494, 192 e 526 co. 1.bis c.p.p..
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